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IMPORTANTI NOVITA’ PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED I SUOI COLLABORATORI

Con la legge di bilancio 2018 arrivano tante novità, tra queste quella delle collaborazioni coordinate e continuative nelle Associazioni e Società sportive (anche lucrative) che portano con se vari adempimenti fra i quali la comunicazione al Centro per l’impiego, Libro del lavoro, ecc..

Notevoli complicazioni per associazioni e società sportive che devono fare i conti in questo inizio anno con nuovi obblighi per i quali spaventa le sanzioni.

Andiamo per gradi per comprendere quali sono queste novità e cosa cambia per le Associazioni e Società Sportive con l’introduzione di questa importante novità nella disciplina del lavoro e delle “collaborazioni sportive”.

Le collaborazioni sportive nella Legge di Bilancio ed i nuovi adempimenti

La Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) ha stabilito ai commi 358-360 che le collaborazioni rese per fini istituzionali da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.).

Per le nuove società sportive lucrative, invece, le collaborazioni sportive sono inquadrate come redditi di lavoro dipendente.

Per essere precisi le collaborazioni sportive, come indicato dalla Legge di stabilità e delle relative norme quali la L. 81/2015, sono tutte quelle collaborazioni non professionali rese nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Associazione/Società Sportiva.

Possiamo quindi far rientrare in questo ambito le seguenti collaborazioni:

  • Istruttori e tecnici;
  • Esercizio diretto di attività sportiva (atleti, ecc.);
  • Collaboratori amministrativo-gestionali non professionali;

Inquadramento fiscale delle collaborazioni sportive

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Da un lato le ASD e SSD, le cui collaborazioni sportive restano inquadrate secondo i redditi diversi, quindi non tassabili fino a 10.000Euro (7.500 fino al 2017), dall’altro “le lucrative” che avranno una disciplina diversa i cui collaboratori risultano di fatto come lavoratori.

Gli adempimenti che ad oggi risultano obbligatori dal 2018, per tutti gli atleti, istruttori e collaboratori amministrativi (anche se si corrisponde un cedolino paga a Zero), sono rappresentati da:

  1. Istituzione ed iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di tutti i collaboratori sportivi;
  2. Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego del rapporto di collaborazione;
  3. Rilascio del cedolino paga invece che ella consueta ricevuta compensi.

 

Tutti i nostri uffici sono comunque a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione in proposito.