Il 15 Novembre, Fise Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, nell’ambito del CCNL Ambiente, hanno ritenuto di dover apportare ulteriorimodifiche ed integrazioni ad alcuni istituti contrattuali già fissati sia nell’ultimo rinnovo contrattuale avvenuto il 6 dicembre 2016 ed avente valenza per il triennio 1° luglio 2016 – 30 giugno 2019, sia in accordi successivi siglati nel mese di marzo 2017. Tra le modifiche, l’orario di lavoro, la composizione della retribuzione globale e gli aumenti periodici di anzianità.
Modifiche all’orario di lavoro
In riferimento all’aumento dell’orario di lavoro settimanale da 36 a 38 ore con decorrenza 1° febbario 2017, le parti si accordano al fine di agevolare la completa fruizione dei permessi compensativi relativamente all’anno 2017 modificando la norma transitoria in calce all’articolo 17. In sede di rinnovo, a dicembre 2016, era stato previsto che a compensazione dell’aumento dell’orario di lavoro settimanale a 38 ore, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31 gennaio 2017 era riconosciuto, a decorrere dal 1° febbraio 2017, un monte ore di 27,50 ore di permessi retribuiti aumentati a 30 ore a far data 1° gennaio 2018 con riproporziona mento per i lavoratori part-time. Con l’ultimo accordo del 15 novembre 2017 è stato stabilito che in riferimento alle ore di permesso maturate nel periodo febbraio/dicembre 2017, la richieste del lavoratore per la loro fruizione sarà soddisfatta compatibilmente con le esigenze di servizio, e che tali permessi non interferiscono con la fruizione dei giorni di ferie attesa la diversa natura dei due istituti. A tal fine il lavoratore, entro il 15 gennaio 2018 dovrà presentare al datore di lavoro una pianificazione della modalità di fruizione che esaurisca il monte ore pregresso entro aprile 2018. In mancanza, sarà l’azienda a presentare il piano di fruizione entro la fine del mese di gennaio 2018. Eventuali modifiche al piano che si rendessero necessarie per necessità del lavoratore, saranno soddisfatte, fatta sempre salva la compatibilità con le esigenze aziendali.
Nel caso in cui l’assenza dal lavoro nel periodo dicembre 2017- aprile 2018 rendesse impossibile la fruizione entro i termini previsti, i permessi dovranno esaurirsi entro i 30 giorni successivi alla ripresa lavorativa; in caso di ore residue, le stesse saranno liquidate con la retribuzione del mese successivo.
In riferimento all’articolo 20 del CCNL in esame, dedicato alla disciplina del lavoro straordinario, viene operata una rettifica al comma 11, ed inclusi ai fini della compensazione maggiorata del 33%, sia il comma 8 che il comma 7, quindi tutte le ore considerate lavoro notturno compiute tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
Modifiche alla retribuzione globale mensile
A modifica del comma 5 dell’articolo 27, vengono aggiunti, tra gli elementi esclusi dalla composizione globale mensile anche l’indennità di chiamata, e l’indennità di reperibilità.
Modifiche agli Aumenti periodici di anzianità
Il comma 2 dell’articolo 28 subisce un’ulteriore modifica e viene completamente sostituito dalla seguente previsione: a decorrere dall’1° luglio 2005, e al 1° luglio di ogni triennio successivo, ai lavoratori in forza assunti a tempo indeterminato, spetta un importo a titolo di aumento periodico di anzianità proporzionato al periodo di lavoro trascorso tra il 1° luglio del primo anno al 30 giugno del terzo anno del triennio.
Modifica “indennità”
In riferimento al diritto a percepire le indennità in relazione ad effettive correlate mansioni, all’articolo 33, tra le casistiche di spettanza viene sostituito quanto previsto alla lettera e) che risulta così modificata: “e) Indennità domenicale elevata a euro 7,00, dall’1.9.2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 4…… (in precedenza 5)” escludendo dunque dal diritto all’indennità i dipendenti chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, i quali maturano il diritto, oltre al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.